Art. 28 — Rimorchi
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I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:
- a)rimorchi per trasporto di persone;
- b)rimorchi per trasporto di cose;
- c)rimorchi per trasporto di persone e di cose:
- d)rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. ((e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;
- f)rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive)). I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati dai autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio.
Testo vigente dal 5 marzo 1982 al 1 gennaio 1993 · versione 16 su Normattiva