Art. 32Sagoma limite

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Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza dal piano stradale. Per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani e' consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30. ((La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 6 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a 2 o piu' assi. La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 6,50 per semirimorchi ad un asse, metri 12,50 per semirimorchi a 2 o piu' assi. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18,00)). Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i cartelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri. Chiunque circoli con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Testo vigente dal 10 giugno 1976 al 5 marzo 1982 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art32 · fonte su Normattiva