Art. 4 — Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati
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Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco:
- a)adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;
- b)riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse;
- c)prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;
- d)quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta possono essere accordati, per accertate necessita', per messi subordinati a speciali condizioni e cautele. I Comuni possono:
- a)stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- b)assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;
- c)concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni. (( d) stabilire con deliberazioni del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe)). Le concessioni sono accordate di preferenza, a parita' di ogni altra condizione, agli Automobile clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.). Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico. ((Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'articolo 2 "area pedonale urbana" e "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico)). Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma. ((Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera c), la somma e' da lire quarantamila a lire centomila)). ((La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo. Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d), sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici. Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovra' essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva)).
Testo vigente dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993 · versione 23 su Normattiva