Art. 42 — Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti:
- a)di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarsi in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada;
- b)di un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio;
- c)di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. Negli autotreni il cui rimorchio sia destinato al trasporto di persone, negli autotreni e negli autoarticolati il cui rimorchio o semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico. Chiunque circola con un autoveicolo o un filoveicolo nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva