Art. 43Dispositivi di frenatura dei rimorchi

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I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la meta' del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote. I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio. I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza. Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco. Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art43 · fonte su Normattiva