Art. 49 — Dispositivi per la percezione di segnalazioni
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I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchio superino la lunghezza di 10 metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli. Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo per la percezione di segnalazioni manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva