Art. 58Carta di circolazione e immatricolazione

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Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbono essere muniti di una carta di circolazione ed immatricolati distintamente per Provincia. L'ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione risiede l'interessato rilascia la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo, e provvede alla immatricolazione. Nella carta di circolazione sono indicati i dati di immatricolazione, quelli di identificazione e costruttivi, l'uso al quale il veicolo e' destinato e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore. ((Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio, e' necessario che:

  • a)gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili;
  • b)il complesso veicolare sia inservibile nella curva di minor raggio del veicolo trattore;
  • c)il complesso veicolare sia inscrivibile nella corona circolare determinata ai sensi della vigente disciplina;
  • d)il complesso veicolare non superi le dimensioni di cui al precedente articolo 32;
  • e)i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro;
  • f)i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili;
  • g)le masse dei singoli veicoli e del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'art. 33 del presente testo unico;
  • h)non si verifichi interferenza tra i due veicoli del complesso quando questo transita su curve altimetriche della superficie stradale;
  • i)siano osservate, nel caso di trasporto di merci pericolose, tutte le prescrizioni e condizioni di sicurezza definite nella normativa nazionale, nonche' le norme dell'accordo internazionale ADR qualora si tratti di mezzi impiegati nel trasporto internazionale)). Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, e' rilasciato uno speciale documento di circolazione, che e' valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dall'articolo stesso. Il medesimo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10. Per gli autoveicoli e rimorchi indicati nell'art. 10, comma primo, lettera c), e' rilasciata una carta di circolazione che e' valida se accompagnata dall'autorizzazione prevista dall'articolo stesso. Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette di destinare a noleggio con conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo per effettuare il servizio. Quando si tratti di autobus da destinare ad uso privato la carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non ad imprenditori, collettivita' e simili, per le loro necessita'. La carta di circolazione viene trasmessa all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico per gli adempimenti di sua competenza. ((Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate le disposizioni di cui alla lettera g) del quarto comma del presente articolo, e' punito con le sanzioni comminate dall'articolo 121. Chiunque circola effettuando un traino per il quale non sono osservate, anche singolarmente, le disposizioni di cui alle alle rimanenti lettere del quarto comma del presente articolo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire ottocentomila. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada che non impedisce la circolazione di un traino in violazione delle disposizioni di cui al precedente quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni. Le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al soggetto che ha in disponibilita' il veicolo rimorchiato qualora tale soggetto non coincida con il titolare dell'autorizzazione del veicolo trattore Se il conducente del veicolo ed i titolari della licenza o della autorizzazione, sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura piu' grave)).16 Chiunque circola con un rimorchio o un semirimorchio agganciato ad una motrice, il cui tipo o la cui targa non sia indicato nella carta di circolazione, e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132

16

Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132, ha disposto (con l'art.5, comma 2-ter) che la modifica avra' effetto dal 29 luglio 1987.

Testo vigente dal 6 aprile 1987 al 26 agosto 1990 · versione 20 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art58 · fonte su Normattiva