Art. 61 — Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 26 febbraio 1968. Leggi il testo vigente →
L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto Ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediatamente notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola la disposizione del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 26 febbraio 1968 · versione 0 su Normattiva