Art. 62 — Certificato per ciclomotori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi. Il certificato e' rilasciato sulla base della dichiarazione di conformita' al tipo omologato prevista dall'articolo 53 e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva