Art. 64Foglio di via

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Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di approvazione e immatricolazione o si recano ai transiti di confine per l'esportazione e quelli che si recano a riviste prescritte dalla autorita' militare od a fiere autorizzate di veicoli usati e per i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, debbono essere muniti di un foglio di via rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile. ((Il foglio di via ha la validita' massima di venti giorni e vale per i percorsi in esso indicati. I fogli di via rilasciati a veicoli nuovi per le operazioni di approvazione e immatricolazione consentono la circolazione senza limitazioni di percorrenza)). Chiunque circola senza essere munito del foglio di via o fuori dei percorsi indicati nel foglio stesso e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo vigente dal 26 febbraio 1968 al 13 ottobre 1975 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art64 · fonte su Normattiva