Art. 75Targhe delle macchine agricole

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Le targhe delle macchine agricole sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 66, 67 e 68, commi primo e terzo. Tuttavia i dati di immatricolazione delle macchine agricole semoventi non debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di esse. Le targhe delle macchine agricole sono distribuite dall'Ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con le pene stabilite dagli articoli 60, 67 e 68.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art75 · fonte su Normattiva