Art. 77 — Possesso dei documenti necessari per la circolazione
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Il conducente deve avere con se' il documento di circolazione del veicolo prescritto dal presente titolo e qualora faccia di un autoveicolo uso diverso da quello risultante dal detto documento, deve avere con se' anche la relativa autorizzazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva