Art. 8 — Lavori e depositi sulle strade
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Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:
- a)eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;
- b)delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
- c)collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a striscie bianche e rosse;
- d)mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilita', fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;
- e)porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva