Art. 8Lavori e depositi sulle strade

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Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:

  • a)eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito;
  • b)delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;
  • c)collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a striscie bianche e rosse;
  • d)mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilita', fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;
  • e)porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art8 · fonte su Normattiva