Art. 88-bis
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(((Patenti speciali). 1. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente della categoria F, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, per la guida dei veicoli adattati in relazione alla particolare mutilazione o menomazione posseduta dal suo titolare. 2. Ogni qualvolta negli articoli del presente testo unico ed in quelli del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, si fa riferimento alla patente A o B rilasciata a mutilati o minorati fisici, questa va intesa, secondo i casi, come patente delle categorie A, B o C speciali, senza adattamento del veicolo)).
Testo vigente dal 26 aprile 1988 al 1 gennaio 1993 · versione 22 su Normattiva