Art. 88Durata e conferma della validita' dalla patente di guida

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((Le patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B sono valide per anni 10; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni)). La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria C e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C sono valide per cinque anni. La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria D e' valida per cinque anni. ((L'accertamento delle condizioni previste all'articolo 81, terzo comma, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80, deve essere effettuato ogni 2 anni)). ((La validita' della patente puo' essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'articolo 81, primo comma, dal quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso dell'articolo 80, quarto e settimo comma, la visita e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 81, terzo comma)). Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata alla Prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validita'.

Testo vigente dal 21 marzo 1974 al 15 settembre 1974 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art88 · fonte su Normattiva