Art. 96 — Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione
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Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, debbono essere muniti della sigla distintiva dello Stato di origine. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali. La disposizione del precedente comma si applica anche agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi immatricolati in Italia, qualora circolino muniti della sigla distintiva dello Stato italiano. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva