Art. 8
Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di cui all'articolo 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65.
Testo vigente dal 23 giugno 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva