Art. 20
Art. 4 della legga 18 giugno 1931, n. 875
Sono membri di diritto del Consiglio: 1° l'ispettore corporativo; 2° l'ispettore agrario; 3° il direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura; 4° il comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale; 5° il capo del competente Ufficio del genio civile; 6° il veterinario provinciale. Essi partecipano alle adunanze del Consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo. I dirigenti degli uffici locali delle altre Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parastatali, aventi competenza nella Provincia, e l'ispettore del Tesoro presso le locali Borse valori possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio con deliberazione del presidente. Alle stesse condizioni, possono essere chiamate, in numero non superiore a sei per ciascuna adunanza, persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa o nelle questioni attinenti ad altre attivita' e discipline tecniche o giuridiche interessanti la produzione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti