Art. 27
Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attivita' mobiliari del Consiglio, la regolarita' dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilita', le regolarita' dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore. Esso presenta apposite relazioni al Consiglio generale sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti