Art. 28 — Art. 10 del decreto 26 maggio 1928, n. 1104
Le deliberazioni adottate in adunanza di una o piu' Sezioni o dalle Commissioni speciali permanenti ovvero le conclusioni sulle questioni trattate dalle Sezioni o Commissioni stesse sono soggette al visto del presidente del Consiglio, al fine di accertare che non interferiscano con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni, ne' impegnino il bilancio consigliare. La deliberazione di una o piu' Sezioni o Commissioni speciali permanenti, portante comunque un'influenza sul bilancio, ha valore di semplice proposta, in merito alla quale delibera il Consiglio generale o, in caso di urgenza, il Comitato di presidenza. Quando la deliberazione interferisce con la materia di competenza di altre Sezioni o Commissioni speciali permanenti, il presidente del Consiglio convoca di urgenza le Sezioni o le Commissioni interessate.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti