Art. 23 — Art. 8, commi primo, nn. 1, 2 e 4, e quinto, della legge 18 giugno 1931, n. 875
Il Comitato di presidenza: 1° compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale e delle Sezioni; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate rispettivamente al Consiglio generale o alle Sezioni interessate, nella prima adunanza, per la ratifica; 3° delibera sulle materie di cui agli articoli 30, 31 e 32 ed esercita le attribuzioni indicate negli articoli stessi, qualora non sia diversamente disposto dal presente testo unico, dal regolamento generale o da leggi e regolamenti speciali e sempre quando il Comitato stesso non ritenga di deferire la cognizione delle materie o l'esercizio delle attribuzioni anzidette al Consiglio generale o ad altri organi del Consiglio; 4° decide sui ricorsi in materia di denuncie delle ditte, di cui all'art. 46, n. 2, e su quelli in materia di accertamento dei tributi consigliari, a norma dell'art. 56. II Comitato di presidenza e' convocato dal presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la meta' da suoi membri.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti