Art. 29
Art. 7 della legge 3 gennaio 1929, n. 16
Le sedute del Consiglio generale sono pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti d'indole personale. Il presidente ha pero' facolta' di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza. Le sedute del Comitato di presidenza, delle Sezioni e delle Commissioni speciali non sono pubbliche.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti