Art. 3
Art. 1, comma secondo, della legge 18 giugno 1931, n. 875; art. 2, comma secondo, della legge 18 aprile 1926, n. 731
I Consigli provvedono al coordinamento dell'attivita' degli enti od organi che operano in Provincia nel campo economico o sociale, oppure che svolgono attivita' tecnica in tali campi, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni o di altri Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con Regi decreti, promossi dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato. Ai Consigli possono essere delegati, in parte o in tutto, i poteri di vigilanza sugli enti od organi di cui al comma precedente che a norma delle leggi in vigore competono ai singoli Ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con Regi decreti promossi in conformita' del comma stesso. Ad essi possono essere delegate altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole Corporazioni. I Consigli stessi sono organi consultivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Amministrazioni locali per quanto si attiene alle materie di carattere economico o sociale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti