Art. 38
Le Cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della Provincia comunicano al Consiglio notizia delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine e sono tenute a rilasciare copia delle sentenze stesse a spese del Consiglio richiedente.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti