Art. 48
Art. 28, commi dal terzo al settimo, della legge 18 aprile 1926, n. 731
Per le societa' legalmente costituite, l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa. La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della Societa' o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo se si tratti di azienda appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli individui. Alla denuncia della costituzione della societa' deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione. Entro lo stesso termine, debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle societa' e delle ditte singole. La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle societa' debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti