Art. 5
Nelle materie economico-sociali di propria competenza, i Ministeri corrispondono direttamente con i Consigli e con gli Uffici provinciali dell'economia corporativa. Previ accordi col Ministero delle corporazioni e limitatamente alle materie suindicate, essi possono inoltre disporre che gli Uffici provinciali dell'economia corporativa provvedano all'esecuzione di determinati incarichi.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti