Art. 57
Art. 22 della legge 18 aprile 1926, n. 731
I Consigli provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli sgravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o imposta di patente. Provvedono altresi' agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo. Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui ai precedenti commi, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare, e, ove ricorra il caso, con la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o dell'imposta di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre un anno dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti