Art. 62Art. 16 della legge 18 aprile 1926, n. 731

Le deliberazioni del Consiglio, nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo consigliare e tenute ivi esposte una settimana. Tuttavia per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio puo' decidere caso per caso che la pubblicazione venga omessa o ritardata. Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, lo elenco delle deliberazioni e' comunicato al Ministero delle corporazioni. Il segretario del Consiglio e' responsabile della pubblicazione delle deliberazioni e della comunicazione dell'elenco al Ministero delle corporazioni. Chiunque abbia interesse puo' ottenere, mediante pagamento dei diritti previsti all'art. 52, lett. a), copia delle deliberazioni pubblicate.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art62 · fonte su Normattiva