Art. 29
[1]Proclamazione degli eletti. Reclami
[2](articolo 23 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
[3]1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. 3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza. 4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 24, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione. 5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
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