Art. 63
Art. 12, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 giugno 1931, n. 875
Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali eventualmente costituiti, omettano di fare cio' a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalita' essenziali dell'Ente, il Ministro per le corporazioni puo' ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati. Il Ministro per le corporazioni puo', inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, promuovere l'annullamento delle deliberazioni degli organi del Consiglio quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalita' essenziali dell'Ente; il relativo provvedimento e' adottato con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato, salvo i casi di urgenza. La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti