Art. 10

[1](Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.

[3]Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

[4]Salvo il disposto dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, e' vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art10 · fonte su Normattiva