Art. 42
[1](Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalita' elle questi determinera' con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva