Art. 14
[1](Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferiti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva