Art. 16
[1](Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800),
[2]La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva