Art. 17

[1](Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[2]I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perche', esercitato il controllo di legittimita', vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.

[3]Potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art17 · fonte su Normattiva