Art. 25
[2]Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara' trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei Ministri.
[3]Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
[4]Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:
- a)di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;
- b)di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
- c)di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva