Art. 1

[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

[2]Art. 1.

[3](Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255).

[4]La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.

[5]E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed e' composta di:

[6]1 Presidente;

[7]3 Presidenti di sezione;

[8]22 Consiglieri;

[9]1 Procuratore generale;

[10]3 Vice-Procuratori generali;

[11]23 Primi referendari;

[12]30 Referendari.

[13]Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.

[14]Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

[15]Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art1 · fonte su Normattiva