Art. 65
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1984, N. 425)) 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 agosto 1984, n. 425
21La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
Testo vigente dal 9 agosto 1984, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva