Art. 20
[1](Art. 21, Legge 11 agosto 1862, n. 800).
[2]La Corte vigila perche' le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perche' non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perche' la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva