Art. 21
[1](Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255).
[2]La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.
[3]Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.
[4]Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva