Art. 23
[2]Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonche' al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e stilla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno e rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.
[3]Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva