Art. 26
[1](Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall'artcolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853)
[2]La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva