Art. 29
[1](Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592).
[2]Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.
[3]Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva