Art. 33

[1](Art. 13, Legge 3 aprile 1933, n 255).

[2]Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facolta' di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprieta' dello Stato.

[3]Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facolta' di applicare penalita' ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilita' quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

[4]La stessa facolta' le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a cio' adempiuto nel termine fissato.

[5]Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilita' di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalita' e le modalita' per l'applicazione di esse.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art33 · fonte su Normattiva