Art. 35
[1](Art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800; articoli 1, 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 236; art. 7, R. decreto-legge 13 giugno 1931, numero 788).
[2]Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, e' affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato.
[3]Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forane di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti.
[4]Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocche' il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.
[5]Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realta' delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva