Art. 38
[2]Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, e' dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva