Art. 44

[1](Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

[2]La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprieta' dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

[3]La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art44 · fonte su Normattiva