Art. 36
[1](Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
[2]Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva