Art. 47
[1](Art. 33 - 3° comma - legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).
[2]Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarita' a carico dei contabili, la loro approvazione e' data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarita', anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.
Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva