Art. 47

[1](Art. 33 - 3° comma - legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441).

[2]Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarita' a carico dei contabili, la loro approvazione e' data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarita', anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.

Testo vigente dal 1 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art47 · fonte su Normattiva